<<UN GRANDE PASSO VERSO LA LEGALIZZAZIONE>>

 

 

Scrivo questo articolo per commentare la modifica all’articolo 75 del Codice della Strada contenuta nel disegno di Legge di conversione del Decreto mille proroghe (che in settimana diverrà legge a meno di cadute del Governo nei prossimi giorni) e per arginare le notizie tendenziose che sono circolate sul WEB, anche se nessun ente o associazione privata si è attribuito la paternità di questa modifica. Se il nuovo articolo 75 è frutto della politica, significa che le nostre azioni hanno raggiunto le sedi opportune. La sola Denuncia alla Commissione è un mezzo di pressione politico molto forte. Dobbiamo continuare il cammino intrapreso affinché il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture sottoscriva un decreto ad hoc, per il riconoscimento delle omologazioni tedesche.

 

Il nuovo articolo 75, come modificato dalla (futura ma certa) Legge di conversione del Decreto Legge 207/2008, consente non solo un’omologazione dei componenti di secondo equipaggiamento (tuning e customizzazioni intese come modifica ad un veicolo di serie) ma anche l’omologazione in unico esemplare (le così dette special customizzate e le kit car).

 

La modifica al Codice della Strada è in sé molto particolare perché va ad incidere sull’articolo 75, che fino ad ora regolava l’omologazione di primo equipaggiamento, mentre lascia invariati sia l’articolo 78 che l’articolo 236 del Regolamento di attuazione. La soluzione scelta non è la più semplice, ci sono delle incongruenze che potrebbero creare innumerevoli contrasti interpretativi.

 

          Per prima cosa il nulla osta non è abolito per i componenti espressamente previsti nell’articolo 236 del Regolamento di attuazione del C.d.S.:  i decreti ministeriali, infatti, hanno “minor forza” dei Decreti Legge. La modifica all’articolo 75 dispone che il Ministro emanerà decreti (ministeriali) dove saranno previste le modalità per l’omologazione e la certificazione di singoli componenti. Questo significa che, a livello di fonti del diritto, il Ministro non potrebbe prevedere l’installazione, senza preventivo nulla osta, dell’impianto frenante (perché questo sistema è indicato nell’articolo 236, tra i componenti che necessitano del nulla osta e il Regolamento di attuazione del C.d.S. in quanto Decreto Legislativo prevale su un successivo Decreto ministeriale). Naturalmente può capitare che le Motorizzazioni violino le regole ed i principi generali del diritto (come appunto le fonti) ma in assenza di notizie certe, dobbiamo attenerci ai principi generali e interpretare le novità inserendole nel sistema giuridico esistente.

          Secondariamente, il nulla osta può essere previsto dai decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo sistema, componente o entità tecnica (come espressamente disposto dalla modifica all’art. 75).

          Le omologazioni nazionali rilasciate dai Paesi transalpini (es. Germania) non sono riconosciute automaticamente. Per il riconoscimento si attende un apposito decreto.

          Non si è risolto ogni problema. Ora il Ministero dei Trasporti deve emanare la normativa tecnica che preveda le modalità di omologazione e le modalità della visita e prova per verificare l’installazione corretta per ogni componente, sistema ed entità tecnica (a parte i componenti che hanno un regolamento comunitario -es. dispositivi di scarico-). In Germania mi pare che questo tipo di normativa sia raccolta in un documento complessivo (che contiene i capitolati per ogni componente) di 1.500 pagine. Se il Ministero vuole studiare e redigere in proprio i capitolati per tutti i componenti, il lavoro sarà completato in 10-15 anni. Se, invece, si copiassero i capitolati tedeschi il lavoro sarebbe più spedito. Per questo motivo è necessario che si continui ad appoggiare la Denuncia alla Commissione europea. Se si emanasse un decreto che preveda il riconoscimento delle omologazioni tedesche, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali per ogni singolo componente, gli appassionati e le imprese potrebbero sfruttare le omologazioni transalpine per certificare a libretto le modifiche.

Ringraziando, quindi, tutte le persone, riviste ed associazioni che mi hanno sempre sostenuto, le invito a continuare la collaborazione col sottoscritto per dare maggior forza alla Denuncia alla Commissione Europea. Utilizzando questo mezzo di pressione, si potranno raggiungere risultati tangibili (anche nel breve-medio periodo).

          Chi ha già modificato il proprio veicolo, può contare solo sull’omologazione tedesca, se ha acquistato un componente omologato TuV, oppure sfruttare l’omologazione a unico esemplare ma anche in questo caso dovrà attendere che siano emanati i capitolati per l’omologazione dei componenti che ha modificato.

 

 TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 75

 

 

<<Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.>>

 

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stesi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente.

 

 

[EX COMMA 2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.]

 

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