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Una modifica dai confini incerti è quella riguardante l’articolo 157 del CdS, in materia di Arresto Sosta e Fermata dei veicoli. Il nuovo comma 7Bis, infatti, prevede una sanzione amministrativa da 200 a 400 Euro per chi <<…durante la sosta o la fermata del veicolo mantiene in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso>>. Questa disposizione risulta incerta perché, se per la sosta si comprende la finalità ecologica della sanzione e le sue modalità attuative, non si comprende come si possa multare un soggetto che non disattiva il condizionatore in caso di fermata, infatti, la fermata secondo lo stesso art. 157 Co. 1 lettera b) è <<…la temporanea sospensione della marcia…, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata…il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia>>. Questo significa che in astratto l’automobilista che si ferma per far salire qualcuno deve spegnere il condizionatore altrimenti potrà essere vittima di una sanzione (minima) di 200 Euro. Modificato anche l’articolo 117 in materia di limitazioni nella guida, col nuovo comma 2Bis, per il primo anno di patente “B” si potranno guidare solo autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 50 kw\t.Nuova disciplina sanzionatoria anche per l’utilizzo del telefono alla guida, con una multa da 148 a 594 Euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, nel caso di doppia violazione in un biennio. La decurtazione dei punti patente è invariata (-5 punti).

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