In caso di incidente i testimoni vanno indicati subito!

La maggior parte delle persone, quando è coinvolta in un incidente stradale, entra nel panico e si dimentica che da quel preciso momento inizierà l’iter per il risarcimento dei danni, subiti dalle persone o dalle cose coinvolte nel sinistro.

Il panico spesso è dovuto a fattori che nulla centrano con l’incidente e, altrettanto frequentemente, il maggior disagio è dato dallo stesso timore di sbagliare la compilazione del così detto modulo di costatazione amichevole. Non è certo questo il luogo in cui spiegare come si compila il vecchio modello blu ma, per quanto di interesse, mi preme segnalare una recente modifica normativa che incide in maniera significativa sull’argomento.

La legge n. 124 del 04.08.2017, infatti, ha previsto come in caso di incidente con soli danni a cose (ergo non per gli incidenti nei quali qualcuno si è fatto male) i testimoni devono:

  1. essere identificati nella denuncia di sinistro (ergo nel modulo di costatazione amichevole);
  2. ovvero essere identificati nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione (ergo se non si compila il modulo si dovranno indentificare i testimoni nella denuncia di sinistro che si fa alla propria assicurazione);
  3. ovvero essere identificati entro 60 giorni dalla richiesta scritta proposta dalla propria compagnia di assicurazioni.

Se i testimoni non saranno identificati, in uno dei modi precedentemente descritti, il rischio è che poi le testimonianze di queste persone, anche se erano effettivamente presenti nel luogo del sinistro, non avranno alcun valore.

Attenzione quindi ad indicare tutti i testimoni presenti già nell’apposito spazio del modulo di constatazione amichevole, altrimenti si corre il rischio di passare “dalla parte della ragione a quella del torto”!

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